La conversione in legge del "Decreto Salva-Infrazioni" (Legge n. 198/2025) ha introdotto una novità silenziosa ma dirompente per la gestione della sicurezza in azienda. Fino a ieri, i controlli per alcol e stupefacenti erano legati a protocolli rigidi e tempistiche periodiche. Oggi, lo scenario cambia radicalmente.
Analizzando il testo normativo, voglio soffermarmi sull'introduzione della lettera e-quater all'art. 41 del D.lgs. 81/2008. Sembra un dettaglio tecnico, ma le conseguenze pratiche per datori di lavoro e dipendenti sono enormi.
La novità: il controllo "su ragionevole motivo" Il legislatore ha introdotto una sorveglianza sanitaria "dinamica". Non serve più aspettare la visita periodica o l'incidente: ora il controllo medico può scattare prima o durante il turno di lavoro se c'è un "ragionevole motivo" di ritenere che il lavoratore (addetto a mansioni a rischio) sia sotto l'effetto di alcol o droghe.
In parole povere: se il datore di lavoro o un preposto sospettano un'alterazione psicofisica, possono attivare immediatamente il medico competente.
Cosa significa in pratica (e dove si rischia) Il punto critico è proprio quel "ragionevole motivo". La legge ci impone di abbandonare le sensazioni soggettive per passare a criteri oggettivi e documentabili. Non basta dire "mi sembrava strano". Servono elementi concreti come:
Alterazioni dell'equilibrio o barcollamenti.
Linguaggio incoerente.
Sonnolenza improvvisa.
Errori ripetuti e anomali nello svolgimento di attività pericolose.
Se l'azienda si muove male, il rischio è doppio. Da un lato, l'inerzia di fronte a segnali evidenti può portare a responsabilità gravissime in caso di infortunio. Dall'altro, un controllo attivato senza fondamento rischia di trasformarsi in una violazione della dignità del lavoratore e in una causa per discriminazione.
E se il lavoratore rifiuta il test? La nuova norma è severa. Il rifiuto non blocca la procedura, anzi la aggrava. Il medico competente deve dichiarare l'inidoneità temporanea e il lavoratore viene immediatamente allontanato dalla mansione a rischio (con possibile sospensione della retribuzione se non ricollocabile). Inoltre, scatta l'invio alle strutture pubbliche (SerD) e si apre la strada a sanzioni disciplinari che possono arrivare al licenziamento, poiché il rifiuto vìola l'obbligo di cooperazione alla sicurezza (art. 20 D.lgs. 81/2008).
Questa riforma trasforma il medico competente quasi in un pubblico ufficiale e carica il datore di lavoro di una responsabilità decisionale immediata. Non potete improvvisare. È fondamentale aggiornare il prima possibile il protocollo di sorveglianza sanitaria e formare i preposti su come verbalizzare il "ragionevole motivo" in modo inattaccabile. Se avete dubbi sulla stesura di queste procedure interne, è il momento di parlarne.
