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Lavoro straordinario e autotrasportatori: la Cassazione chiarisce gli oneri di allegazione nel lavoro disconti

2026-02-26 16:07

Avv. Massimiliano Conti

Lavoro straordinario e autotrasportatori: la Cassazione chiarisce gli oneri di allegazione nel lavoro discontinuo

Con l’ordinanza n. 1835 del 27 gennaio 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata su un tema di grande rilevanza per il settore dell’au

Con l’ordinanza n. 1835 del 27 gennaio 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata su un tema di grande rilevanza per il settore dell’autotrasporto: quali oneri di allegazione gravano sul lavoratore “discontinuo” che rivendica il pagamento di compensi per lavoro straordinario? La decisione, che cassa la sentenza della Corte d’Appello di Torino con rinvio, offre indicazioni importanti sia per i lavoratori sia per le aziende del comparto logistica e trasporti.

 

Il caso: un autotrasportatore chiede il pagamento dello straordinario

La vicenda trae origine dal ricorso di un dipendente di una società di autotrasporti, inquadrato al livello 3 Super del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Il lavoratore aveva chiesto la condanna del datore al pagamento di diverse competenze, tra cui il compenso per lavoro straordinario, allegando nel proprio ricorso introduttivo gli orari di guida (dalle 8 alle 10 ore giornaliere), i tempi di carico e scarico (quattro ore al giorno) e le destinazioni percorse.

Sia il Tribunale di Cuneo sia la Corte d’Appello di Torino avevano rigettato la domanda relativa allo straordinario, ritenendo che il lavoratore non avesse adempiuto all’onere di allegazione, in particolare perché non aveva distinto i periodi di “riposo intermedio” da quelli di “semplice temporanea inattività”, distinzione rilevante nel lavoro discontinuo ai fini della determinazione dell’orario effettivo.

 

Il principio affermato dalla Suprema Corte

La Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha censurato la decisione della Corte d’Appello sotto diversi profili. In primo luogo, il Collegio ha ribadito che, nel lavoro discontinuo, la prova delle modalità e dei tempi del servizio può essere fornita anche in via presuntiva e indiziaria, e non richiede necessariamente una ricostruzione analitica minuto per minuto dell’intera giornata lavorativa.

In secondo luogo, la Corte ha chiarito che la distinzione tra riposo intermedio (non computabile come orario di lavoro) e semplice temporanea inattività (computabile) attiene alla qualificazione giuridica dei tempi di inoperosità, e non ai fatti in sé. In altre parole, è compito del giudice qualificare giuridicamente le circostanze allegate dal lavoratore, e non si può addebitare al prestatore un difetto di allegazione per non aver egli stesso operato una distinzione tecnico-giuridica che spetta al giudice di merito compiere.

Il Collegio ha inoltre rilevato che, nel caso di specie, il lavoratore aveva indicato con precisione gli orari di guida ininterrotta, senza un compagno adibito alle medesime mansioni, cosicché dai fatti allegati si potevano agevolmente ricavare i soli tempi qualificabili come “riposo intermedio”. La Corte d’Appello, senza confrontarsi con tali specifiche allegazioni, aveva erroneamente negato l’ammissione delle prove orali.

 

Impatti pratici per aziende e lavoratori

La pronuncia ha ricadute concrete significative. Per i lavoratori del settore autotrasporto, l’ordinanza conferma che non è necessario distinguere analiticamente, già in sede di allegazione, i periodi di riposo intermedio da quelli di temporanea inattività: è sufficiente allegare in modo specifico le concrete modalità e i tempi della prestazione (orari di guida, operazioni di carico/scarico, manutenzione), lasciando al giudice la qualificazione giuridica.

Per le aziende di autotrasporto e logistica, la decisione rappresenta un segnale di attenzione: la corretta gestione documentale degli orari di lavoro e delle pause, nonché la chiarezza degli accordi sulla forfettizzazione dello straordinario, diventa ancora più cruciale per prevenire contenziosi. Un accordo di forfettizzazione dei compensi per straordinario, peraltro, non può essere invocato per rendere più gravoso l’onere di allegazione del lavoratore che contesti lo svolgimento di ore extra rispetto all’orario contrattuale.

In definitiva, la Cassazione conferma un orientamento favorevole a una lettura sostanzialistica dell’onere di allegazione, coerente con il principio secondo cui il lavoratore deve allegare i fatti, mentre la loro qualificazione giuridica resta prerogativa del giudice. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per l’istruzione e la decisione nel merito.

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