La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 1195 del 20 gennaio 2026 offre un importante spunto di riflessione sulla tutela della professionalità delle figure apicali, in particolare nel delicato passaggio da incarichi di responsabilità gestionale a ruoli di natura specialistica.
Analizzando la pronuncia, emerge con chiarezza come la giurisprudenza di legittimità stia ponendo argini sempre più stringenti al potere organizzativo datoriale (ius variandi), specialmente quando le modifiche all'assetto aziendale rischiano di svuotare, di fatto, il bagaglio di competenze acquisito dal lavoratore.
Oltre l'inquadramento formale: la valutazione "in concreto"
Il principio cardine ribadito dalla Suprema Corte è che la verifica del rispetto dell'art. 2103 c.c. non può limitarsi a un confronto astratto tra i livelli di inquadramento previsti dalla contrattazione collettiva. Non è sufficiente, dunque, che il nuovo ruolo appartenga formalmente alla stessa categoria legale o contrattuale di quello precedente. Il giudice è chiamato a operare una valutazione "in concreto": deve accertare se le nuove mansioni siano effettivamente aderenti alle specifiche competenze maturate dal dipendente e se ne garantiscano l'accrescimento professionale.
Il caso: la perdita del potere decisionale
La vicenda esaminata riguarda un quadro direttivo bancario, originariamente responsabile di un intero settore (recupero crediti) con poteri di coordinamento, successivamente assegnato a ruoli di "specialista" (es. specialista rischi HR, net promoter system). L'azienda difendeva la legittimità dell'operato sostenendo che, in base al contratto collettivo, la qualifica di quadro non presuppone necessariamente la gestione di risorse umane, potendosi fondare anche su un'elevata specializzazione tecnica (i cosiddetti ruoli Professional).
La Cassazione, confermando la decisione di merito, ha respinto questa lettura formalistica. Dalle prove è emerso che i nuovi incarichi, pur formalmente di alto livello, si erano tradotti in attività di mero scrutinio e compilazione, con un'autonomia limitata al potere di "proporre soluzioni". Il punto critico, giuridicamente rilevante, è la perdita del potere decisionale e di coordinamento: il passaggio da un ruolo gestionale a uno privo di autonomia sostanziale, anche se denominato "Professional", configura un demansionamento se comporta l'impoverimento del "saper fare" acquisito.
L'irrilevanza della carriera "teorica"
Un passaggio particolarmente interessante della motivazione riguarda le prospettive di carriera. La Corte ha chiarito che non ha valore esimente il fatto che i nuovi ruoli Professional consentano, in teoria, una progressione contrattuale persino superiore a quella dei ruoli gestionali. Ciò che conta è la realtà fattuale: se nel caso specifico il lavoratore subisce un arresto nel percorso di crescita e una perdita di chance rispetto ai colleghi rimasti nel ruolo precedente, la lesione della professionalità è consumata.
La prova del danno per presunzioni
Sotto il profilo risarcitorio, l'ordinanza conferma che il danno alla professionalità, pur non essendo automatico (in re ipsa), può essere provato attraverso elementi presuntivi. I giudici hanno ritenuto corretto liquidare il danno in via equitativa (nella misura del 30% della retribuzione) basandosi su indici oggettivi quali:
- La durata del demansionamento.
- La "visibilità" della dequalificazione all'interno dell'ambiente di lavoro (perdita di autorità riconosciuta).
- L'effettiva incidenza sulle possibilità di ricollocazione nel mercato del lavoro.
Conclusioni
In conclusione, questa pronuncia consolida l'orientamento secondo cui la dignità professionale del lavoratore prevale sulle definizioni contrattuali astratte. Per le aziende e per gli operatori del diritto, il messaggio è chiaro: l'equivalenza delle mansioni non è un'etichetta, ma una sostanza che va verificata misurando l'effettiva autonomia e responsabilità affidata al lavoratore.
Questa analisi dimostra la complessità della materia. Una consulenza professionale è fondamentale per analizzare il caso specifico.
