Nel panorama del diritto del lavoro, l'utilizzo degli strumenti tecnologici e la loro interferenza con la sfera della riservatezza del dipendente rappresentano uno dei temi più attuali e dibattuti. Di recente, la Corte di Cassazione è tornata sull'argomento con la sentenza n. 32283 dell'11 dicembre 2025, offrendo spunti interessanti sulla distinzione tra "strumenti di lavoro" e "controlli difensivi".
Analizzo qui i principi emersi dalla pronuncia, utili per comprendere come e quando le conversazioni su piattaforme aziendali possano essere utilizzate legittimamente dal datore di lavoro.
Il caso: l'uso improprio della chat aziendale
La vicenda trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a un quadro aziendale, accusato di aver violato gli obblighi di confidenzialità durante un processo di selezione del personale. L'elemento probatorio centrale era costituito dalle conversazioni intrattenute dal dipendente sulla chat aziendale "Amazon Chime".
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo l'inutilizzabilità di tali conversazioni, ritenendo che l'acquisizione dei dati violasse le norme statutarie sulla privacy e sui controlli a distanza. Tuttavia, sia in primo grado che in appello, i giudici hanno confermato la legittimità del recesso datoriale.
La chat come "strumento di lavoro"
Il punto focale della decisione risiede nella qualificazione giuridica della piattaforma di messaggistica. La Corte d'Appello, con un ragionamento avallato poi dalla Cassazione, ha inquadrato la chat aziendale come uno "strumento di lavoro" ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori (novellato dal Jobs Act).
Perché questa distinzione è fondamentale? La norma prevede che per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa non sia necessario l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. Affinché i dati raccolti (comprese le chat) siano utilizzabili a fini disciplinari, è sufficiente che siano rispettate due condizioni:
Che sia stata data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli.
Che sia rispettata la normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e GDPR).
Nel caso specifico, la policy aziendale pubblicata sulla intranet definiva chiaramente la messaggistica istantanea come sistema elettronico aziendale, avvertendo i dipendenti che l'uso per fini illeciti avrebbe potuto portare a controlli disciplinari.
Il doppio binario: controlli difensivi e onere di impugnazione
La sentenza in esame è particolarmente istruttiva anche sotto il profilo processuale. La decisione di merito si fondava su due rationes decidendi (ragioni decisorie) autonome:
La chat è uno strumento di lavoro (Art. 4, co. 2 Stat. Lav.), quindi i dati sono utilizzabili se c'è stata informativa adeguata.
L'acquisizione dei dati rientrava nei controlli difensivi in senso stretto, legittimi in presenza di un "fondato sospetto" di illecito.
Il ricorrente, nel rivolgersi alla Cassazione, ha concentrato le sue difese quasi esclusivamente sul secondo punto, contestando le tempistiche del "fondato sospetto" e la retroattività del controllo. Tuttavia, non ha censurato efficacemente la prima motivazione, ovvero quella relativa alla qualificazione della chat come strumento di lavoro.
La Suprema Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Il principio applicato è chiaro: quando una sentenza si basa su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, è necessario impugnarle tutte. Se una di queste resiste (o non viene impugnata), la decisione diviene definitiva, rendendo inutile l'esame delle altre censure.
Conclusioni operative
Dalla lettura di questa sentenza, traggo alcune considerazioni generali utili sia per le aziende che per i lavoratori:
L'importanza della Policy: La qualificazione di uno strumento (come una chat, una mail o un device) come "strumento di lavoro" semplifica la possibilità di controllo per il datore, ma richiede una policy interna chiara, diffusa e dettagliata sulle modalità di utilizzo e controllo.
Strumenti vs. Controlli generici: Se uno strumento è funzionale alla prestazione (serve per lavorare), rientra nell'art. 4 comma 2 Stat. Lav. I controlli difensivi, invece, si situano al di fuori di questo perimetro e richiedono un "fondato sospetto" specifico per essere legittimi.
Strategia processuale: In sede di giudizio, è vitale identificare accuratamente tutte le argomentazioni giuridiche su cui si fonda la sentenza avversa. Trascurarne una, come avvenuto in questo caso, può precludere l'esito positivo dell'intero ricorso.
Una corretta gestione della privacy e delle policy aziendali non è solo un adempimento burocratico, ma il confine che demarca la legittimità dell'azione disciplinare.
