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Indennità per decesso ai superstiti: nessuna tassazione anche se erogata come rendita

2026-01-09 10:53

Avv. Massimiliano Conti

Indennità per decesso ai superstiti: nessuna tassazione anche se erogata come rendita

Nel panorama della gestione del welfare e delle tutele aziendali, assume particolare rilievo la recente presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate

Nel panorama della gestione del welfare e delle tutele aziendali, assume particolare rilievo la recente presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate riguardo al trattamento fiscale delle somme riconosciute ai familiari del lavoratore deceduto.

 

Con la risposta a interpello n. 301 del 4 dicembre 2025, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito un dubbio interpretativo fondamentale: le somme corrisposte dal datore di lavoro agli eredi (coniuge, figli minori o aventi causa) a seguito di morte del dipendente non concorrono a formare reddito imponibile, e ciò vale anche se l'erogazione avviene sotto forma di rendita e non di capitale in unica soluzione.

 

Di seguito analizzo i passaggi chiave di questo chiarimento e le motivazioni giuridiche sottostanti.

Il caso: regolamento aziendale e polizza assicurativa

La questione nasce dalla richiesta di una società che, tramite regolamento aziendale, prevede specifiche tutele per figure apicali in caso di decesso o invalidità permanente. Nello specifico, la società si impegna a riconoscere ai beneficiari due tipologie di prestazione:

 

- Una somma una tantum ("temporanea caso morte").

- Una prestazione aggiuntiva denominata "assegno integrativo caso morte", corrisposta sotto forma di rendita mensile.

 

Un elemento cruciale della fattispecie è che il datore di lavoro, per far fronte a tale obbligo, stipula polizze assicurative di cui è sia contraente che beneficiario, mantenendo il dipendente del tutto estraneo al rapporto assicurativo.

 

Il dubbio interpretativo: capitale o rendita?

Il punto centrale dell'analisi riguarda la modalità di erogazione. Mentre è pacifico che i risarcimenti per morte non siano tassati, ci si chiedeva se la corresponsione periodica (la rendita "integrativa") potesse far venir meno l'agevolazione fiscale.

La società istante riteneva che la non imponibilità dipendesse dalla natura indennitaria della somma (collegata all'evento morte) e non dalla "forma" (capitale o rendita) con cui la prestazione viene erogata.

 

La conferma dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia ha condiviso l'impostazione secondo cui tali somme non concorrono a formare reddito imponibile. La base normativa di questa decisione risiede nell'articolo 6, comma 2, del TUIR.

Sebbene l'articolo 51 del TUIR stabilisca il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente (tassando tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro), l'articolo 6 introduce una deroga importante. Esso prevede che le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscano reddito, eccetto quelle dipendenti da invalidità permanente o da morte.

 

Pertanto, l'Agenzia ha stabilito che il riconoscimento degli importi sotto forma di rendita non incide sulla natura di indennità dipendente da morte. La modalità di erogazione (periodica anziché in capitale) è irrilevante ai fini dell'esenzione.

Tali somme sono escluse dalla tassazione anche se corrisposte in forza di un obbligo assunto tramite regolamento aziendale.

 

Conclusioni

Questo chiarimento è di fondamentale importanza per la pianificazione delle tutele aziendali. Viene confermato che l'elemento decisivo per l'esenzione fiscale è la riconducibilità dell'erogazione all'evento "morte" o "invalidità permanente".

Ne consegue che, quando ricorrono queste condizioni, i beneficiari (coniuge e figli) non devono assoggettare a IRPEF la rendita mensile percepita, poiché la stessa non integra reddito imponibile.

Questo principio si allinea a una logica di solidarietà sociale, evitando di gravare fiscalmente su redditi conseguiti a causa di eventi drammatici come l'infortunio o la morte del lavoratore.

 

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